Alcamo, isola pedonale: Tar respinge ricorso annullamento, “provvedimenti legittimi”

Il Tar respinge il ricorso di commercianti e associazione “centro storico” che chiedevano l’annullamento dell’isola pedonale. I giudici hanno evidenziato che è legittima la procedura adottata dall’allora commissario straordinario del Comune Giovanni Arnone nel marzo del 2016. resta quindi off limits alle auto il corso VI Aprile dall’intersezione di piazza Bagolino sino a piazza Ciullo.

Diversi i motivi che avevano portato i commercianti, difesi dall’avvocato Giovanni Finazzo, a chiedere l’annullamento della chiusura dopo che già la sospensiva era stata negata. Quelli principali erano comunque due:  uno era quello addirittura di “eccesso di potere” imputato ad Arnone con addirittura vizi di forma legati ad una presunta “falsa applicazione del codice della strada”; l’altra era legata ad una “violazione del protocollo d’intesa” tra il Comune ed i commercianti.

Nel primo caso i giudici, presidente Maria Cristina Quiligotti ed estensore Nicola Maisano, hanno sostenuto che tali provvedimenti “rientrano nella competenza del commissario”, nel secondo invece si sottolinea che il “protocollo è un accordo politico…privo di valore giuridico rilevante”. In particolare sul protocollo, che era stato sottoscritto tra l’allora sindaco Sebastiano Bonventre e la stessa associazione, si era convenuto di intraprendere un percorso volto a garantire il recupero di corso VI Aprile e che qualsiasi iniziativa sarebbe stata preceduta dal confronto con i commercianti.

La decisione che venne presa dal commissario, che subentrò poco dopo al sindaco Bonventre, non fu concertata. Era stato forte l’attacco da parte dei commercianti e della stessa associazione che parlarono all’epoca addirittura di “un’arroganza amministrativa del commissario che, a soli due mesi dal suo insediamento, ha disposto senza alcun preavviso la chiusura totale del corso stretto, provocando la sua desertificazione commerciale”.

Non ha retto nemmeno il tentativo di far rivedere gli orari consentiti di carico e scarico merci per le attività commerciali: restano quindi validi gli orari tutt’ora vigenti, dalle 6 alle 8 e dalle 14 alle 16. Anche in questo caso il tribunale amministrativo ha parlato di provvedimento legittimo perchè “a discrezionalità dell’amministrazione”. I giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento di circa 2 mila euro di spese legali.