Cronaca

Partinico, rigettato ricorso contro delocalizzazione Bertolino. Il Tar: “Ricadute positive dall’industria”

Ricorso infondato e rigettato. La terza sezione del Tar di Palermo ha respinto il tentativo di far saltare in aria l’iter per la delocalizzazione della distilleria Bertolino, avviato dal Comune di Partinico con varianti al piano regolatore e con un apposito protocollo d’intesa stipulato con l’industria insalubre di prima classe.

Ad essere state rigettate tutte le motivazioni avanzate dal comitato “Partinico libera da ogni inquinamento”, composto da Comuni dell’hinterland, associazioni, movimenti, liberi professionisti e semplici cittadini. Costituiti in giudizio la stessa distilleria e il Comune. Dai motivi urbanistici a quelli normativi, ambientali e procedurali sono stati ritenuti non validi.

Sulla base della decisione assunta in camera di consiglio è quindi regolare l’istruttoria, oramai in fase avanzatissima, che porterà la distilleria dall’attuale sito di viale dei Platani, in centro abitato, allo spostamento in contrada Bosco, all’estrema periferia della città. La presidente del tribunale amministrativo, Maria Cristina Quiligotti, ha anzitutto sostenuto che “la scelta pianificatoria del Comune non risulta manifestamente illogica o arbitraria, bensì motivata con sufficienza, ragionevolezza e congruità”.

Viene anche affermato il principio, portato avanti dall’allora amministrazione in carica guidata dal sindaco Salvo Lo Biundo, che la delocalizzazione è un’esigenza dettata dalla necessità di “salvaguardare la salute pubblica e porre fine ai disagi prodotti dagli effluvi provenienti dall’impianto stesso, denunciati nel corso degli anni dalla popolazione residente”. Allo stesso modo il magistrato ha affermato anche che vi è “l’opportunità di mantenere lo stabilimento all’interno del territorio di Partinico in modo da profittare delle positive ricadute di carattere economico, occupazionale e sociale che l’impresa controinteressata produce”.

Nelle motivazioni del rigetto del ricorso anche il fatto che l’area in cui dovrà allocarsi la distilleria non ricade in zone tutelate dal punto di vista ambientale: “Ne discende – ha precisato il collegio del Tar – che le censure in tal senso mosse a proposito alla contestata o asseritamente omessa valutazione delle esigenze delle nuove attività produttive, di carattere agricolo e ricettivo-turistico-alberghiero che caratterizzerebbero l’area interessata dalla variante, attengono direttamente al merito del potere pianificatorio e, come tali, sono insindacabili in questa sede”.

Il tribunale amministrativo è entrato nel merito della questione anche sul piano tecnico-procedurale, dal momento che tra i motivi del ricorso vi erano presunti vizi di forma relativamente all’approvazione della variante alla quale, secondo i ricorrenti, si è arrivati senza valutazione paesaggistica, senza tener conto delle direttive del decreto Seveso sulle pianificazioni territoriali, e non figurava neanche la valutazione ambientale strategica e nessun pronunciamento dell’Asp di Palermo e dell’ex Provincia.

“Non sembra potere avere refluenze vizianti – si legge nelle motivazioni del Tar – sul distinto procedimento di adozione e approvazione della variante urbanistica”. I firmatari del ricorso sono stati condannati al pagamento anche delle spese di giudizio per complessivi 2 mila euro.