CURIOSITA'

Adesso per i figli anche il cognome della madre al momento della nascita

Con la pronuncia n.286 in data 8 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale Corte Costituzionale n.52 del 28 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha sancito la possibilità di attribuire ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno con il comune accordo dei coniugi.

La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma del Codice Civile, (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) nella parte in cui non consente ai genitori di trasmettere di comune accordo al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, nonché dell’art.299, terzo comma, del Codice Civile (cognome dell’adottato), nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.

L’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della suddetta pronuncia, dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa in G.U.R.I., gli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni devono accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, vogliono attribuire al figlio il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell’adozione.