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Montascale in condominio: cosa prevede la legge?

Il montascale è un impianto di sollevamento, fruibile con prevalenza da quelle persone che per disabilità fisica o ulteriori problemi di deambulazione (si pensi agli anziani) hanno una scarsa mobilità. Il dispositivo consente alle persone impossibilitate di poter salire le scale o superare dislivelli anche di rilevanti dimensioni, in modo confortevole e sicuro. Ma che cosa prevede la legge per l’installazione di un montascale in condominio? Cerchiamo di riassumere tutti i principali termini di riferimento in una mini-guida da tenere sotto mano.

Chi paga il montascale in condominio

Le spese per l’installazione di un montascale in condominio ricadono sull’intero condominio, qualora l’intervento venga approvato dall’assemblea, con ripartizione dei costi pro quota tra i condomini. Nell’ipotesi contraria, rimane ferma la possibilità del condomino (o dei condomini) interessato di poter affrontare personalmente le spese per gli interventi di modifica dell’edificio, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, pur senza alterare la destinazione del bene comune e senza impedire il pari uso dello stesso agli altri condomini.

La normativa di riferimento

La normativa di riferimento per l’installazione del montascale in condominio parte dalla l. 13/1989 per il superamento e per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che il nuovo art. 1120 c.c. – novellato dalla riforma del condominio – ha elevato a opera di innovazione diretta al miglioramento e “all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”.
Con specifico riferimento agli edifici condominiali, la legge in vigore dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati, che siano dirette ad eliminare le barriere architettoniche, devono essere approvati dall’assemblea di condominio in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2 e 3, c.c..

Nell’ipotesi – ricorda il sito di Faboc – in cui il condominio rifiuti di assumere le deliberazioni necessarie entro tre mesi, il condomino interessato può procedere a installare, a proprie spese, le strutture che possono rendere più agevole l’accesso agli edifici, come appunto i montascale.

La giurisprudenza prevalente ha sancito, in tal senso, che la persona affetta da disabilità non può proporre efficacemente azione di condanna nei confronti del condominio, ma può comunque ottenere dal giudice l’accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere in questione, eventualmente tutelando il proprio diritto in via urgente sulla base di quanto previsto ex art. 700 c.p.c., se nel tempo occorrente a far valere per le vie ordinarie i propri diritti, il condomino stesso sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.