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Partinico e Borgetto zona rossa, ecco cosa si può fare e cosa no

L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci:

In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio nei territori dei Comuni
di Borgetto, Ciminna, Lampedusa e Linosa, Mezzojuso, Partinico e Priolo Gargallo, dal 2 aprile 2021 fino al 14 aprile 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:
divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. E sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; fino al 6 aprile 2021 è vietato, in ingresso ed in uscita, il transito per raggiungere le c.d. seconde case (abitazioni non principali).
E consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel predetto territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commercialc, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
2.​Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al
Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

In tutto il territorio della Regione Siciliana (compresi i Comuni in cui è stata
istituita la zona rossa con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione), dal 3 aprile 2021 fino al 5 aprile 2021 incluso, per l’attività dei servizi di ristorazione trovano integrale applicazione le misure di cui all’articolo 46 del Dpcm 2 marzo 2021 secondo cui: “1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; 2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; 3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Al fine di sopperire ad eventuali e accertate carenze di personale da impiegare nelle attività connesse alla campagna di vaccinazione in corso, le Aziende del S.S.R. sono autorizzate ad avvalersi – previo consenso degli interessati e limitatamente alla prosecuzione della campagna vaccinale – sia del personale medico e sanitario afferente alle U.S.C.A., con particolare riferimento alle attività di vaccinazione domiciliare, che degli elenchi di disponibilità del personale medico e sanitario predisposti dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per l’avvio della campagna di screening regionale epidemiologico.

La presente Ordinanza, anche con valore di notifica individuale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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