Cronaca

Cinisi, Casa Felicia resterà in mano al Comune, si quantificherà la somma da liquidare

Casa “Felicia” a Cinisi resterà in mano al Comune. Questo sembra essere l’orientamento del tribunale di Palermo emerso nell’udienza di oggi per dipanare il contenzioso per cui Leonardo Badalamenti, figlio del deceduto boss Tano, chiedeva la restituzione del bene. Di parere diverso lo staff dei legali della famiglia Badalamenti che in merito ha stilato un documento. L’immobile, che era stato inizialmente confiscato ai Badalamenti e dato al Comune, è stato ristrutturato di tutto punto.

Ad un certo punto, però è arrivata una nuova sentenza in cui è stato sancito che questa struttura doveva essere restituita ai familiari perché non sarebbe stato frutto di attività illecite. Dunque vi era il fondato rischio della beffa di dover restituire l’immobile agli eredi del boss.

Oggi, con un’ordinanza verbalizzata in udienza è stata fissata al 22 luglio l’udienza per la nomina del consulente tecnico che deve determinare l’importo della “restituzione per equivalente”. In questo modo si potrà stabilire il valore dell’immobile che quindi il Comune potrà liquidare agli eredi di Badalamenti.

“Nei fatti, con la nomina del Ctu – sostiene l’associazione Casa memoria -, la Corte implicitamente si è pronunciata sull’ammissibilità della richiesta del Comune. Possiamo quindi affermare che il bene resterà al Comune di Cinisi e noi ci impegneremo, come abbiamo fatto finora, a rendere Casa Felicia un’importante tappa del nostro percorso di memoria e impegno contro mafia e oppressione”.

Tutt’altra visione invece quella dello studio legale Alessi, che invece sta seguendo l’iter a difesa di Leonardo Badalamenti. Riportiamo la nota integralmente:

OGGETTO: Rilascio immobile Badalamenti Leonardo

La presente in nome e per conto del sig. Badalamenti Leonardo ed a seguito delle dichiarazioni del sindaco di Cinisi e dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato al fine di chiarire e rettificare numerose inesattezze scritte in merito alla vicenda giudiziaria relativa alla restituzione del casolare sito in Cinisi ed

oggetto della revoca della confisca. Alla data odierna, la Corte di Appello non si è ancora pronunciata né esplicitamente né “implicitamente” (come dichiarato dal sindaco di Cinisi e dall’Associazione) sull’applicabilità della normativa relativa alla restituzione di beni immobili per equivalente disciplinata dall’art. 46 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia). Al contrario, il Tribunale di Palermo, sezione esecuzioni mobiliari, sul procedimento di opposizione al rilascio dell’immobile, si è già pronunciato con provvedimento del 7.06.2022 con il quale ha rigettato integralmente i motivi di opposizione sollevati sia dal Comune di Cinisi, sia dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il G.E. confermava quanto già statuito dalla Corte di Assise di Palermo n.2018/2 SIGE del 2 luglio 2020 e pubblicata il 9.07.2020 con cui l’Autorità Giudiziaria “revoca la confisca dell’immobile (fabbricato Rurale) sito in Cinisi ed identificato al Catasto Terreni del Comune di Cinisi al Foglio 12, particella, 134 intestato – prima della confisca – a Badalamenti Gaetano…..” e contestualmente ne ordina “la restituzione del suddetto cespite immobiliare agli aventi diritto”. Il G.E. infatti affermava che “Il cespite non faceva parte e non avrebbe potuto far parte della confisca. “L’averlo ricompreso è stato frutto di errore che deve essere corretto” La predetta ordinanza veniva emessa in rettifica dell’errore commesso, precedentemente, con l’ordinanza di confisca che aveva, di fatto, inserito il predetto bene tra quelli confiscati poiché il bene “non faceva parte né avrebbe potuto far parte della confisca….”.  

Ed ancora il G.E. con il provvedimento del 7.06.2022 afferma che “La difesa del Badalamenti che assume al riguardo la radicale nullità del provvedimento di confisca (recte: di estensione della confisca a mezzo dell’atto di correzione revocato) è, a sommaria cognizione persuasiva, in funzione degli effetti, sostanziali e processuali, che il convenuto opposto ne trae” Ed ancora sull’avanzato diritto di ritenzione e di rimborso delle eventuali opere effettuate sull’immobile il G.E. ha statuito che “l’individuazione della somma reclamata dal Comune, formulata con l’eccezione di ritenzione, e alla quale si intenderebbe subordinare la riconsegna del fabbricato, non appare individuata dal Comune opponente nelle correlazioni delle partite contabili attive e passive delle parti in causa (si tratta delle sole migliorie apportate e pagate con il bando del Gal Golfo di Castellammare per euro 243.000? o di altro importo che necessita di una esatta quantificazione?). Sul punto l’interrogativo dell’opposto è allo stato conducente.” Sulla legittimazione di Badalamenti il G.E. ha affermato che “Per quanto riguarda invece la contestata legittimazione del Badalamenti Leonardo a intraprendere l’azione esecutiva in forza dell’ordinanza della Corte d’Assise non residua alcun dubbio in merito alla infondatezza del motivo. Il Badalamenti Leonardo è il soggetto che ha agito con piena legittimazione, quale (co)erede per la correzione del provvedimento di confisca, e al quale è stata rilasciato il provvedimento con formula esecutiva”. Tant’è che il G.E. ha concluso che “Tanto premesso, i motivi di opposizione proposti dal Comune di Cinisi, con adesione dell’ABSCS e del Ministero delle Finanze non appaiono fondati, a sommaria cognizione. L’azione esecutiva è stata correttamente esercitata dal Badalamenti nei confronti dell’Erario, che è il soggetto/Persona Giuridica titolare del bene in base al titolo esecutivo…”. Alla luce delle superiori motivazioni, supportate da idonei elementi giuridici, spiace constatare che i soggetti testè menzionati facciano ancora dichiarazioni fuori luogo, atteso che i Giudizi sono ancora pendenti e, quindi, la questione non è ancora definita.

Avv. Christian Alessi