La Corte di Cassazione mette la parola fine a una lunga battaglia giudiziaria, licenziata una dipendente comunale di Alcamo. Nell’ordinanza, emessa dalla I sezione civile, viene stabilito che 13 giorni di assenza ingiustificata da parte della dipendente, distribuiti nell’arco del 2019, rappresentano una violazione tale da compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. I giudici hanno respinto il ricorso che era stato presentato dalla lavoratrice.
La protagonista della vicenda è Antonina Cassarà, appartenente alla categoria A, inquadrata come dipendente amministrativa a tempo determinato del Comune, licenziata nel marzo 2020 dopo che l’amministrazione aveva contestato una serie di assenze ritenute prive di valida autorizzazione. Secondo quanto ricostruito nel processo, la lavoratrice aveva presentato richieste di ferie senza attendere il via libera dell’ente prima di assentarsi dal servizio. I giudici hanno evidenziato che spettava comunque alla dipendente verificare l’effettiva autorizzazione delle richieste, prima di lasciare il posto di lavoro.
La causa aveva già conosciuto un primo intervento della Cassazione nel 2023. In quell’occasione, la Suprema Corte non aveva contestato l’esistenza delle assenze, ma aveva rilevato che la Corte d’Appello di Palermo non aveva adeguatamente valutato un aspetto decisivo: la proporzionalità del licenziamento rispetto ai fatti contestati. Per questo motivo, il procedimento era stato rinviato a una diversa sezione d’Appello affinché fosse valutata l’adeguatezza della gravità della condotta.
Nel nuovo giudizio, la Corte d’Appello aveva ritenuto che i comportamenti non fossero episodici o frutto di una semplice disattenzione, ma ripetuti e concentrati in un breve periodo, tanto da dimostrare una condotta incompatibile con il rapporto fiduciario tra lavoratore e pubblica amministrazione. La Cassazione ha ora condiviso questa valutazione, sottolineando che il giudice del rinvio si è attenuto ai principi indicati nella precedente decisione e ha motivato in modo completo il giudizio di proporzionalità.
L’ordinanza ribadisce inoltre un principio destinato ad avere rilievo anche in altre controversie sul lavoro pubblico: il licenziamento non può essere applicato automaticamente solo perché una determinata condotta è prevista dalla legge, ma deve sempre essere preceduto da una verifica concreta della gravità dei fatti e delle circostanze specifiche. Nel caso di Alcamo, tuttavia, i giudici non hanno individuato elementi capaci di giustificare le assenze o attenuare la responsabilità della lavoratrice, confermando così la legittimità del provvedimento disciplinare.


