Dopo quasi dieci anni arriva la verità giudiziaria definitiva sul tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 113 a Partinico, in cui perse la vita la ventottenne Maria Chiara Bono, e per l’imputato arriva la condanna per omicidio stradale. La Cassazione ha respinto il ricorso di Antonino Coppola, 60 anni, confermando in via definitiva la sua condanna a un anno e 4 mesi di reclusione. Assolto invece dall’accusa di lesioni stradali nei confronti dei feriti per mancanza di querela.
Secondo i giudici, a causare il tragico incidente del 9 novembre 2016 fu l’invasione della corsia opposta da parte dell’imputato, che procedeva a una velocità non adeguata alle condizioni della strada. Una decisione che chiude uno dei processi più lunghi e complessi legati a un incidente mortale nel Partinicese. La vittima, secondo quanto accertato, viaggiava a bordo della sua Renault Laguna quando si scontrò frontalmente con una Lancia Y, condotta da Coppola.
L’impatto fu devastante, la giovane venne trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico, dove i medici tentarono disperatamente di salvarle la vita. Ogni tentativo, però, si rivelò inutile. Maria Chiara morì poche ore dopo il ricovero. Sull’altra vettura viaggiavano anche la figlia del conducente e due sue amiche, tutte tra i 14 e i 15 anni. Una delle adolescenti riportò un gravissimo trauma cranico con emorragie cerebrali e fu trasferita in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia.
Gravissime anche le condizioni dello stesso Coppola, il quale venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le lesioni addominali riportate nello schianto, mentre le altre due ragazze rimasero ferite in maniera meno grave. In primo grado il Gup aveva assolto Antonino Coppola con la formula “perché il fatto non sussiste”. La decisione si fondava sulle conclusioni della perizia, eseguita durante il processo, secondo cui sarebbe stata proprio Maria Chiara Bono ad invadere improvvisamente la corsia opposta.
La Procura, però, non condivise quella ricostruzione e presentò appello. In secondo grado venne disposta una nuova perizia collegiale, affidata a un gruppo di esperti che analizzò nuovamente ogni elemento tecnico. Fu proprio questa seconda consulenza a ribaltare completamente lo scenario. Secondo i periti, Antonino Coppola stava viaggiando ad una velocità di circa 90 chilometri orari, superiore ai limiti consentiti e comunque non adeguata alle condizioni della strada, caratterizzata da un dosso, scarsa visibilità e assenza di illuminazione pubblica. Sarebbe stato lui ad invadere inizialmente la corsia opposta, costringendo entrambi i conducenti ad una disperata manovra nel tentativo di evitare lo scontro, senza però riuscirci.
Sulla base di questa nuova ricostruzione, la Corte d’Appello riformò integralmente la sentenza di assoluzione, condannando Coppola per omicidio stradale. L’imputato si è quindi rivolto alla Cassazione, sostenendo che la sentenza fosse viziata sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento. Adesso la Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso. Nelle motivazioni i giudici hanno chiarito che la condanna non è stata pronunciata attraverso una semplice rivalutazione della prima perizia, ma sulla base di una nuova perizia collegiale, ritenuta completa, logica e scientificamente convincente.


