Niente licenza premio con moglie e figli per Agostino Lentini, 60 anni, ergastolano originario di Castellammare del Golfo e oggi in regime di semilibertà. La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il suo ricorso dopo il diniego del magistrato di sorveglianza a volare in Ungheria. Per i giudici, la legge non consente che questo tipo di permesso venga usufruito fuori dal territorio italiano. Lentini è dietro le sbarre dal 1996 per il suo coinvolgimento nel sequestro e nell’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del boss Santino.
È stato riconosciuto tra i carcerieri nel periodo in cui il ragazzo era tenuto ostaggio nel territorio del trapanese, avendo messo a disposizione una villetta a Castellammare del Golfo nel 1994. La richiesta di licenza Lentini l’aveva presentata nel giugno del 2025. Detenuto a Padova, aveva chiesto due periodi di licenza: 12 giorni nel mese di agosto e altri 15 tra dicembre e gennaio, per poter raggiungere la propria famiglia residente in Ungheria. Il progetto era quello di soggiornare nell’abitazione del figlio a Pomáz, vicino Budapest. Il magistrato di sorveglianza di Padova aveva però respinto l’istanza, ritenendo che una licenza premio non possa essere concessa per essere trascorsa all’estero. Contro quella decisione il detenuto aveva presentato ricorso in Cassazione.
La Suprema corte ha ora confermato il rigetto, spiegando in modo chiaro che la normativa europea, richiamata dalla difesa, non può essere applicata a questo caso. Secondo i giudici, esiste una differenza sostanziale tra alcune misure alternative alla detenzione e la semilibertà. In alcuni casi particolari, infatti, una persona condannata può scontare una misura alternativa anche in un altro Paese dell’Unione Europea, purché siano rispettati precisi requisiti previsti dalla legge. La semilibertà, invece, è diversa: chi ne beneficia continua a rimanere in stato di detenzione, anche se può trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per lavorare o svolgere attività finalizzate al reinserimento sociale. Per questo motivo, spiegano i magistrati, non può essere trasferita all’estero.
La difesa aveva sostenuto che Lentini non chiedeva di eseguire all’estero la semilibertà, ma soltanto di usufruire della licenza premio durante quei giorni. Anche questa tesi, però, è stata respinta. La Cassazione ha sottolineato che la licenza premio, concessa ai detenuti in semilibertà, è un beneficio limitato nel tempo, che può arrivare complessivamente fino a 45 giorni l’anno, ma non modifica la natura della misura detentiva. Inoltre, la normativa europea invocata dalla difesa è stata pensata per situazioni stabili e durature, nelle quali una persona trasferisce la propria residenza e deve rispettare prescrizioni per almeno sei mesi. Una licenza di pochi giorni all’estero non rientra in questo schema e non può quindi essere autorizzata. Con questa decisione, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e confermato il provvedimento, già adottato dal magistrato di sorveglianza di Padova.
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